Statuto dell'Associazione

    L'Associazione Marisa Cantarelli si è costituita a Milano il 22 ottobre 2025

    ART. 1 COSTITUZIONE

    È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MARISA CANTARELLI". L'Associazione ha sede legale temporanea in Milano, via Valsesia 8. L'Associazione di tipo culturale, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

    Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

    ART. 2 SCOPI

    L'associazione si ispira alla figura di Marisa Cantarelli, infermiera, teorica dell'assistenza infermieristica italiana e al contributo propositivo tecnico culturale e scientifico dalla stessa profuso al settore infermieristico, attraverso la sua vita personale e professionale.

    L'associazione ha i seguenti scopi:

    • salvaguardare il pensiero teorico di Marisa Cantarelli sia in ordine al Modello delle Prestazioni Infermieristiche sia in ordine ai diversi contributi scientifici elaborati dall'autrice
    • promuovere iniziative scientifiche e culturali per diffondere il patrimonio tecnico/scientifico elaborato da Marisa Cantarelli
    • coltivare e tutelare la memoria di Marisa Cantarelli
    • realizzare iniziative editoriali, documentaristiche e via web, per diffondere il pensiero e l'esperienza di vita di Marisa Cantarelli
    • partecipare a progetti di ricerca per sviluppare l'assetto teorico elaborato da Marisa Cantarelli
    • collaborare con altre istituzioni di vario tipo per diffondere e sviluppare il sapere tecnico di Marisa Cantarelli
    • realizzare iniziative culturali e scientifiche nel campo infermieristico in memoria di Marisa Cantarelli
    • promuovere iniziative di vario tipo rivolte ai giovani infermieri, atte a sviluppare energie innovative, entusiasmo e passione per l'assistenza infermieristica, per la ricerca infermieristica, per la disciplina infermieristica e per l'identità professionale, temi particolarmente cari a Marisa Cantarelli

    ART. 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

    Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione fra l'altro potrà, in Italia e all'Estero:

    • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
    • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque siano dalla stessa posseduti;
    • partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente al mondo infermieristico e solo se detta partecipazione sia fattiva per il perseguimento degli scopi dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
    • promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, giornate di studio, ricerche, manifestazioni, mostre, convegni, incontri o eventi in genere nell'ambito degli scopi dell'Associazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
    • promuovere e organizzare tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto e collaborazione tra l'Associazione, il mondo infermieristico e organismi nazionali ed internazionali;
    • gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
    • istituire premi e borse di studio;
    • raccogliere fondi;
    • svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle norme vigenti per le associazioni senza scopo di lucro;
    • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti per le Associazioni senza scopo di lucro.

    ART. 4 ASSOCIATI

    Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (Associati Fondatori o più semplicemente Fondatori) nonché le persone fisiche che saranno nominate tali con delibera assunta all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo (Associati Ordinari e/o Associati Onorari). La delibera relativa all'ammissione o meno di nuovi associati è inappellabile.

    Gli Associati sono tenuti a partecipare alla vita dell'associazione e a rispettarne lo Statuto e possono essere Fondatori, Ordinari e Onorari.

    Gli Associati Ordinari sono tenuti al versamento di un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo (la Quota Associativa) che per il primo anno in corso viene determinata in € 100,00 mentre gli Associati Onorari sono esenti dal versamento della quota associativa.

    Ai fini della ammissione di nuovi Associati Ordinari e Associati Onorari è necessario che la relativa richiesta sia corredata dalla presentazione di almeno due associati sia per gli Associati ordinari che per gli Associati onorari. Per entrambe le ammissioni sarà requisito indispensabile un'oggettiva comprovata stima nei confronti della figura di Marisa Cantarelli e della sua teoria tradotta nel Modello delle Prestazioni Infermieristiche, nonché la condivisione degli scopi associativi.

    Le quote associative sono intrasmissibili inter vivos e mortis causa, non rivalutabili, non rimborsabili né liquidabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce all'Associato alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

    ART. 5 AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

    Sono Amici dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima e su specifica delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, con riconosciuto prestigio e specchiata professionalità del mondo infermieristico, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo e alla promozione della cultura infermieristica, le persone enti o organismi che abbiano contribuito in qualsiasi forma a coltivare la memoria di Marisa Cantarelli, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività e acquisito particolari benemerenze per la sua promozione e valorizzazione.

    ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

    L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto la propria volontà al Comitato Direttivo.

    L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via meramente esemplificativa e non tassativa:

    • omesso versamento della quota associativa annuale;
    • inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
    • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
    • condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione;
    • condotta e/o atti che comportino discredito e/o determinino un danno di immagine e reputazionale all'Associazione e alla memoria di Marisa Cantarelli.

    Non è ammessa l'esclusione di un Associato in dipendenza alla sua mancata partecipazione alla vita associativa.

    Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non potranno richiedere all'Associazione il rimborso dei contributi, delle quote associative annuali e di quant'altro versato all'Associazione durante la propria partecipazione alla medesima né potranno vantare alcun diritto sul Fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione.

    ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

    L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

    • quote e contributi degli associati;
    • raccolta fondi e sponsor;
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari;
    • contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
    • i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
    • erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica.

    Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

    ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

    L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio avverrà entro il 30 giugno.

    È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

    ART. 9 ORGANI

    Sono organi dell'Associazione:

    • l'Assemblea;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente ed il Vice Presidente.

    ART. 10 ASSEMBLEA - Composizione e competenze

    L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

    L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

    L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

    L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

    L'Assemblea ordinaria delibera gli obiettivi e i programmi dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

    • stabilire annualmente le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
    • approvare il programma pluriennale delle attività, nonché le eventuali collaborazioni e gli impegni contrattuali che ne derivano;
    • approvare le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere compresi gli eventuali oneri e la contrattualistica derivanti dalle attività stesse;
    • approvare il rendiconto economico e finanziario, presentato dal Consiglio Direttivo;
    • eleggere i membri del Consiglio Direttivo, di cui uno con funzioni di Presidente, entro il termine della scadenza delle cariche in corso;
    • svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

    L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

    ART. 11 ASSEMBLEA - Convocazione e quorum

    L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

    Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto a un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

    L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

    Per ogni modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento e il voto favorevole di tutti gli Associati Fondatori e almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza dal Vicepresidente. Il Segretario (laddove presente) redige il verbale della riunione; in sua mancanza l'assemblea designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione stessa.

    ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO - Composizione e convocazione

    L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da cinque membri compreso il Presidente.

    I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. La modifica della durata della carica rientra nella procedura prevista per la modifica dello statuto.

    Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano per qualsiasi motivo a mancare durante l'esercizio, decadrà automaticamente l'intero Consiglio Direttivo - secondo la regola simul stabunt simul cadent - e dovrà essere rinominato dall'Assemblea.

    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

    Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera con maggioranza assoluta.

    Le cariche sono coperte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese di viaggio.

    ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO - Competenze

    Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.

    In particolare provvede a:

    • predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
    • provvedere alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
    • procedere alla nomina degli Associati dell'Associazione, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
    • procedere alla nomina degli Amici dell'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
    • approvare i regolamenti dell'Associazione, acquisito il parere dell'Assemblea;
    • deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
    • deliberare in ordine a contratti e impegni economici e finanziari che ricadono sull'Associazione, in linea con le approvazioni dell'Assemblea;
    • nominare al proprio interno il Vice Presidente dell'Associazione;
    • designare, ove opportuno, un Tesoriere, tra i membri del Consiglio stesso o tra gli associati;
    • designare, ove opportuno, un Segretario, tra i membri del Consiglio stesso o tra gli associati;
    • deliberare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato;
    • predisporre (in mancanza del tesoriere) e presentare la proposta di rendiconto economico e finanziario;
    • svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea;
    • determinare con propria deliberazione i termini specifici per eventuali rimborsi delle spese di viaggio nel rispetto della normativa riguardante le Associazioni culturali senza scopo di lucro.

    Il Consiglio Direttivo può proporre collaborazioni esterne di supporto a singole attività dell'Associazione, previa espressa approvazione dall'Assemblea; può prevedere collaborazioni occasionali e specifiche con Fondatori e Associati e può delegare con propria deliberazione a Fondatori o Associati talune specifiche attività e gestioni di singole iniziative già deliberate dal Consiglio o, dove previste, dall'Assemblea.

    ART. 14 PRESIDENTE

    Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 10, è il legale rappresentante dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

    Egli cura - potendo anche sottoscrivere in nome e per conto dell'Associazione eventuali accordi, intese, protocolli e/o contratti deliberati e/o approvati secondo lo statuto - le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

    Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

    Cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.

    In caso di assenza o impedimento del Presidente il medesimo è sostituito dal Vice Presidente.

    In mancanza del Tesoriere, il Presidente svolge tutte le attività di cui al seguente art. 15 con esclusione della predisposizione del bilancio dell'Associazione assegnata al Consiglio Direttivo (art. 13)

    Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. La sua carica è svolta a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese di viaggio.

    ART. 15 TESORIERE

    Il Tesoriere, nel rispetto delle norme vigenti per le Associazioni senza scopo di lucro, apre e amministra il conto corrente dell'Associazione, mantenendo una contabilità precisa e aggiornata. Predispone il bilancio dell'Associazione, in condivisione con il Consiglio direttivo, al fine della presentazione all'Assemblea da parte del Consiglio direttivo stesso. Controlla le entrate e le uscite, supervisiona il bilancio gestendo le risorse derivanti da quote dei soci, donazioni, sponsorizzazioni, raccolta fondi e altre forme di supporto economico. Supervisiona, dal punto di vista economico finanziario i rapporti contrattuali dell'Associazione. Il tutto in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Le sue funzioni sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese di viaggio.

    ART. 16 SEGRETARIO

    Il Segretario verbalizza le assemblee dell'Associazione e le sedute del Consiglio Direttivo, tiene e aggiorna i libri verbali dell'Associazione; supporta, ove richiesto, il Presidente nelle incombenze amministrative. Le sue funzioni sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese di viaggio.

    ART. 17 SCIOGLIMENTO

    L'eventuale scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea straordinaria che nominerà anche la persona del liquidatore.

    Il soggetto a cui dovrà essere devoluto il patrimonio (morale ed economico) dell'Associazione è fin d'ora individuato nell'attuale Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) o l'Istituzione che ne avrà eventualmente preso il posto, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Firma dei soci fondatori

    Antonio Bonacaro

    Federico Cucci

    Grisetti Roberta

    Ferdinando Iacuaniello

    Damiana Isonni

    Delia Isonni

    Barbara Mangiacavalli

    Edoardo Manzoni

    Beatrice Mazzoleni

    Guido Natale

    Luisa Anna Rigon

    Barbara Sappa

    Loredana Sasso

    Annalisa Silvestro

    Stefano Villani

    Diventa Socio

    Contribuisci attivamente alla vita dell'Associazione Marisa Cantarelli e al futuro dell'assistenza infermieristica in Italia.

    Scarica il modulo di adesione e consulta lo Statuto per conoscere requisiti e modalità di partecipazione.